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Iter delle leggi dal 1948 al 1990

Documento


844
ITE195000648
Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra
(Pubblicata nella G.U. del 1 settembre 1950)
LEGGE 10 AGOSTO 1950, N. 0648
 Proponente: Tesoro e Bilancio: Pella.
  SENATO n 787: pres 17 dicembre 1949, rel Zotta,
 disc 25, 30 e 31 maggio e 1, 6, 7, 9, 13, 14,
 16, 17, 20, 22, 23 giugno 1950, appr 23
 giugno 1950 Ass, con emend.
  CAMERA n 1414: pres 3 luglio 1950, rel Bavaro,
 disc e appr 12 luglio 1950 Comm fin tes.
 CORTE COSTITUZIONALE
 ILLEGITTIMITA'
    ART. 10 COMMA 1 - SENTENZA 1987 N. 561.
      Nella parte in cui non prevede un trattamento pensionistico di
      guerra che indennizzi i danni anche non patrimoniali patiti
      dalle vittime di violenze carnali consumate in occasione di
      fatti bellici.
    ART. 22 - SENTENZA 1987 N. 561.
      Nella parte in cui non prevede un trattamento pensionistico di
      guerra che indennizzi i danni anche non patrimoniali patiti
      dalle vittime di violenze carnali consumate in occasione di
      fatti bellici.
    ART. 55 COMMA 3 - SENTENZA 1986 N. 5.
      Nella parte in cui non considera come vedova di guerra la donna
      che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del
      militare o del civileavvenuta per causa di guerra, anche nel
      caso che siano state richieste le prescritte pubblicazioni.
      NOTA: Nel testo originario e nel testo modificato dall'art. 12
      della legge 9 novembre 1961, n. 1240.
    ART. 59 COMMA 1 - SENTENZA 1975 N. 184.
      Nella parte in cui stabilisce che la vedova che passi ad altre
      nozze perde la pensione per il solo fatto del matrimonio anche
      se il marito non fruisce di reddito assoggettabile alla imposta
      complementare.
    ART. 62 COMMA 1 - SENTENZA 1971 N. 135.
      Nella parte in cui dispone che le orfane hanno diritto alla
      pensione solo se nubili.
    ART. 62 COMMA 3 - SENTENZA 1971 N. 135.
      Nella parte in cui dispone che le orfane hanno diritto alla
      pensione solo se nubili.
    ART. 62 COMMA 3 - SENTENZA 1986 N. 285.
      Limitatamente alla parte in cui, ai fini del diritto a pensione
      degli orfani, prevede l'inabilita' a proficuo lavoro nonche' le
      precarie determinate condizioni economiche del padre.
    ART. 63 COMMA 1 - SENTENZA 1971 N. 135.
      Nella parte in cui dispone che le orfane hanno diritto alla
      pensione solo se nubili.
    ART. 63 COMMA 1 - SENTENZA 1975 N. 37.
      Limitatamente alla parte in cui subordina il diritto alla
      pensione indiretta di guerra dei figli e delle figlie
      maggiorenni comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro alla
      condizione che siano divenuti tali prima di aver raggiunto la
      maggiore eta' oppure prima della data di cessazione del diritto
      del genitore.
    ART. 64 COMMA 2 - SENTENZA 1988 N. 828.
      Limitatamente alle parole non oltre il termine di un anno dalla
      cessazione dello stato di guerra.
    ART. 65 - SENTENZA 1971 N. 135.
      Nella parte in cui dispone che la pensione si perde dalle figlie
      o che le stesse decadono dal diritto quando contraggono
      matrimonio.
    ART. 69 - SENTENZA 1980 N. 9.
      Nella parte in cui non prevede, accanto alla vedova, anche il
      vedovo quale soggetto di diritto alla riversibilita' di pensione
      di guerra gia' fruita dal coniuge.
    ART. 71 COMMA 1 - SENTENZA 1969 N. 53.
      Lettera c), limitatamente alla parte in cui prevede che la
      pensione indiretta spetta alle sorelle del militare morto per
      causa di servizio di guerra o del civile deceduto per fatto di
      guerra, solo in quanto nubili.
    ART. 74 COMMA 2 - SENTENZA 1969 N. 53.
      Limitatamente alla parte in cui prevede che la pensione
      indiretta spetta alle sorelle del militare morto per causa di
      servizio di guerra o del civile deceduto per fatto di guerra,
      solo in quanto nubili.
    ART. 76 COMMA 5 - SENTENZA 1974 N. 221.
      Nella parte in cui non riconosce il diritto alla pensione
      indiretta di guerra alla madre passata a nuove nozze
      successivamente alla morte del figlio.
    ART. 77 - SENTENZA 1975 N. 36.
      Limitatamente alla parte in cui subordina il diritto alla
      pensione indiretta di guerra dei fratelli e sorelle maggiorenni
      comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro alla condizione che
      l' inabilita' sussista alla data del decesso del militare o del
      civile o che divengano inabili anche dopo tale data ma prima di
      raggiungere la maggiore eta' o prima del giorno dal quale
      dovrebbe devolversi in loro favore la pensione gia' liquidata al
      padre o alla madre.
    ART. 77 COMMA 1 - SENTENZA 1969 N. 53.
      Limitatamente alla parte in cui prevede che la pensione
      indiretta spetta alle sorelle del militare morto per causa di
      servizio di guerra o del civile deceduto per fatto di guerra,
      solo in quanto nubili.
    ART. 91 - SENTENZA 1968 N. 113.
    ART. 92 - SENTENZA 1971 N. 147.
    ART. 114 - SENTENZA 1980 N. 97.
      Nella parte in cui prescrive, per la proposizione dei ricorsi in
      materia di pensioni, assegni o indennita' di guerra, da parte
      degli aventi diritto, il termine perentorio di novanta giorni
      dalla data di notificazione o consegna del provvedimento
      impugnato.
 INFONDATEZZA
    ART. 58 - SENTENZA 1980 N. 2.
    ART. 62 - SENTENZA 1966 N. 92.
    ART. 64 - SENTENZA 1966 N. 92.
    ART. 69 - SENTENZA 1980 N. 2.



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