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Documento


12571
IDG781300932
78.13.00932 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
gullotta guglielmo
tribuna aperta. quando nel processo penale deve entrare lo psicologo
Corr. sera, an. 103 (1978), fasc. 71 (25 marzo), pag. 5
d612
la legge italiana attribuisce allo psicologo la competenza, in via esclusiva o collaborativa, alla diagnosi della personalita' del criminale. lo psicologo deve essere anche presente per discutere il trattamento dei detenuti, officio per il quale non deve essere richiesta la laurea in medicina.
art. 2 l. 18 marzo 1968, n. 431 l. 26 luglio 1975, n. 354 d.p.r. 29 aprile 1976, n. 431
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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