| l' a., commentando l' andamento della campagna pro o contro l'
abrogazione popolare della legge reale e della legge sul
finanziamento pubblico dei partiti sottoposte a referendum, rileva la
scorrettezza di coloro che, nella foga polemica, presentano falsati i
dati oggettivi delle questioni sul tappeto. in particolare mostra l'
infondatezza dell' obiezione secondo cui il parlamento dovrebbe
astenersi dal legiferare nella materia sottoposta al giudizio
popolare, una volta dichiarato ammissibile il referendum. inoltre,
contro coloro che temono un pericoloso vuoto legislativo determinato
dall' abrogazione della legge reale, l' a. ricorda che il capo dello
stato, in caso di abrogazione popolare di una legge, puo' ritardarne
di sessanta giorni gli effetti per consentire di colmare eventuali
"vuoti".
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