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17159
IDG791302786
79.13.02786 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ferri nicola
quando diventa illegittimo il licenziamento per malattia
Mattino, an. 88 (1979), fasc. 329 (15 dicembre), pag. 9
d74700; d746
secondo un orientamento piu' restrittivo, informa l' a., affermatosi con la sentenza della corte di cassazione n. 5752 del 1977, la prolungata assenza dal lavoro dovuta a malattie discontinue e ripetute puo' costituire giustificato motivo di licenziamento a norma dell' art. 3 della legge n. 604 del 15 luglio 1966 per ragioni attinenti alla attivita' produttiva. e cio' anche quando non sia stato superato il "comporto" (periodo di durata massima previsto entro il quale non puo' essere disposto il licenziamento) secondo un' altra interpretazione (sentenza della corte di cassazione n. 5165 del 1978) se le varie assenze accumulate superano il periodo di "comporto" il datore di lavoro e' autorizzato a recedere dal contratto a norma dell' art. 2110 del codice civile. se l' assenza per malattia non ha superato il "comporto" il licenziamento e' ingiustificato. il contrasto fra le 2 tesi e' stato risolto come segue da un' altra recentissima sentenza che l' a. condivide perche' tenta di armonizzare equamente gli interessi in conflitto: l' "eccessiva morbilita' del lavoratore non rientra fra i giustificati motivi di licenziamento; e' illegittimo il licenziamento se il lavoratore non ha superato il periodo di "comporto"; se il contratto non prevede il "comporto" va applicato il criterio dell' equita' sancito dall' art. 2110 del codice civile.
art. 3 l. 15 luglio 1966, n. 604 art. 2110 c.c.
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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