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| IDG791302786 | |
| 79.13.02786 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| ferri nicola
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| quando diventa illegittimo il licenziamento per malattia
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| Mattino, an. 88 (1979), fasc. 329 (15 dicembre), pag. 9
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| d74700; d746
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| secondo un orientamento piu' restrittivo, informa l' a., affermatosi
con la sentenza della corte di cassazione n. 5752 del 1977, la
prolungata assenza dal lavoro dovuta a malattie discontinue e
ripetute puo' costituire giustificato motivo di licenziamento a norma
dell' art. 3 della legge n. 604 del 15 luglio 1966 per ragioni
attinenti alla attivita' produttiva. e cio' anche quando non sia
stato superato il "comporto" (periodo di durata massima previsto
entro il quale non puo' essere disposto il licenziamento) secondo un'
altra interpretazione (sentenza della corte di cassazione n. 5165 del
1978) se le varie assenze accumulate superano il periodo di
"comporto" il datore di lavoro e' autorizzato a recedere dal
contratto a norma dell' art. 2110 del codice civile. se l' assenza
per malattia non ha superato il "comporto" il licenziamento e'
ingiustificato. il contrasto fra le 2 tesi e' stato risolto come
segue da un' altra recentissima sentenza che l' a. condivide perche'
tenta di armonizzare equamente gli interessi in conflitto: l'
"eccessiva morbilita' del lavoratore non rientra fra i giustificati
motivi di licenziamento; e' illegittimo il licenziamento se il
lavoratore non ha superato il periodo di "comporto"; se il contratto
non prevede il "comporto" va applicato il criterio dell' equita'
sancito dall' art. 2110 del codice civile.
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| art. 3 l. 15 luglio 1966, n. 604
art. 2110 c.c.
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| Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti
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