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17520
IDG801300317
80.13.00317 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ferri nicola
legislazione penale e disciplina del decreto. se il banchiere e' pubblico ufficiale
Mattino, an. 89 (1980), fasc. 39 (23 febbraio), pag. 8
d18124; d18123
l' a. osserva che, mentre finora la giurisprudenza della cassazione ha sempre affermato che gli organi direttivi degli istituti di credito di diritto pubblico e delle casse di risparmio sono pubblici ufficiali, una parte autorevole della dottrina sostiene da tempo che gli enti pubblici operanti come aziende di credito ordinario non sono titolari di una pubblica funzione. in un recente convegno e' stato proposto di risolvere il problema mediante un intervento del comitato interministeriale per il credito e per il risparmio; in tal modo l' intera attivita' bancaria rientrerebbe tra quella privata ma una simile soluzione appare poco convincente ad una attenta lettura dell' art. 359 del codice penale.
l. 7 marzo 1938, n. 141 art. 359 comma 2 c.p.
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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