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17585
IDG801300382
80.13.00382 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
garancini gianfranco
opinioni. tra garantismo e indulgenza. la difficile strada della legalita' democratica
Popolo, an. 37 (1980), fasc. 35 (12 febbraio), pag. 3
d04010; d187; d542
l' a. osserva che occorre distinguere tra garantismo e indulgenza: il garantismo non e' una concessione, o una libera scelta del potere; l' art. 13, secondo comma, della nostra costituzione non e' che il maturo riflesso di una dolorosa esperienza di angherie personali, ispezioni, tribunali e leggi speciali. l' ordinamento giuridico all' affermazione e alla garanzia dei diritti individuali ricollega l' adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta' politica, economica e sociale; l' a. conclude osservando che un conto e' rispettare fino in fondo i principi che l' ordinamento giuridico pone a tutela e garanzia della persona umana, e un altro conto e' indulgere all' uso e all' abuso che di quei principi fanno per i propri fini di illegalita' e di sovvertimento dello ordine democratico i teorici della rivoluzione armata: tale indulgenza non si spiega con la garanzia dei diritti individuali.
art. 13 comma 2 cost.
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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