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17644
IDG801300442
80.13.00442 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pennacchini erminio
l' incostituzionalita' continua. doverosa la modifica della legge bancaria
Tempo, an. 37 (1980), fasc. 38 (9 febbraio), pag. 21
d18124
l' a. rileva che e' stato rimesso al giudizio della corte costituzionale il problema della disparita' giuridica del trattamento penalistico tra quanti provvedono all' esercizio del credito ed alla raccolta del risparmio, a seconda della natura pubblica o privata degli istituti di credito da cui dipendono. la questione, sottolinea l' a., merita con urgenza un provvedimento legislativo; basterebbe solo stabilire che la raccolta del risparmio e l' esercizio del credito, effettuati dalle aziende di credito indicate nella legge bancaria, si considerano di pubblico interesse ma non costituiscono una pubblica funzione o un pubblico servizio agli effetti della legge penale, pur ricadendo sotto la disciplina penale del libro v titolo xi del codice civile.
l. 7 marzo 1938, n. 141 art. 3 cost. art. 47 cost.
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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