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Documento


26571
IDG821302511
82.13.02511 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Frosini Vittorio
Dopo la sentenza di Cagliari. Liberta' dei culti e coscienza civile
Tempo, an. 39 (1982), fasc. 224 (10 settembre), pag. 2
D04016; D301
L' A. avverte che la morte di Isabella Onedda per il rifiuto dei genitori di autorizzare una trasfusione di sangue, impone una attenta analisi di 2 problemi: i limiti del rispetto dei culti religiosi, i limiti della patria potesta'. Rileva infatti che l' art. 19 della Costituzione stabilisce il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, purche' non si tratti di riti contrari a valori etici e civili. Nessuna forma religiosa, quindi, puo' rifiutare l' adempimento degli obblighi e dei doveri di solidarieta' umana, com' e' quello di prestare soccorso ad un ammalato. E' riprorevole, infine, che non sia stata data la possibilita' ad Isabella Onedda di derogare al precetto religioso dei Testimoni di Geova, che vieta la pratica della trasfusione di sangue.
Art. 19 Cost. Art. 603 C.P.
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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