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26850
IDG821302792
82.13.02792 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Paola Gabriele
Una recente sentenza sugli immobili ad uso diverso. La Cassazione non scioglie i nodi dell' avviamento
Sole, an. 118 (1982), fasc. 198 (28 settembre), pag. 16
D30640
(Sommario: Per l' indennita' rimane il doppio processo.)
In base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, al conduttore di un immobile destinato ad uso diverso, ad esempio commerciale, spetta un' indennita' per perdita dell' avviamento in caso di sfratto. Al fine di ottenere il provvedimento esecutivo di rilascio dell' immobile, il locatore deve corrispondere l' indennita' per la perdita dell' avviamento, la quale, in caso di contestazione del conduttore, puo' determinare l' instaurazione di un secondo processo. L' A., richiamandosi anche alla giurisprudenza di merito e della Corte di Cassazione, affronta la questione relativa al doppio processo, che potrebbe essere evitato nel caso in cui il locatore dovesse chiedere la liquidazione dell' indennita' di avviamento nella sede della procedura di rilascio di cui alla legge n. 392.
L. 27 luglio 1978, n. 392
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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