| Definite le finalita' che ha inteso perseguire la l. 7 agosto 1982,
n. 516 sul condono tributario, ed individuati i soggetti piu'
interessati al provvedimento, l' Intervistato rileva alcuni difetti
che viziano la legge in questione. In particolare sottolinea il fatto
che gli uffici fiscali possano proseguire la loro azione di
accertamento fino alla data di presentazione della istanza di condono
che potrebbe avvenire anche il 30 novembre. Cio' porta ad una
evidente ingiustizia in quanto, in caso di accertamento, la norma
riserva al contribuente la sola possibilita' dell' adesione allo
stesso, sia pure con la riduzione stabilita dalla legge, ma con
esclusione della definizione automatica basata sul reddito
precedentemente dichiarato. Altre perplessita' sorgono relativamente
all' interpretazione corretta delle norme che riguardano l' amnistia
per i reati tributari. Per ovviare a questi inconvenienti, lo stesso
Usellini ha proposto, con altri parlamentari, una legge che si
prefigge, tra l' altro, di sospendere gli accertamenti notificati
dopo il 30 giugno 1982, ai fini del condono.
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