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Documento


27058
IDG821302993
82.13.02993 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Macri' Vincenzo
Legge Antimafia. Pecunia olet. Primo, sospettare dei ricchi e dei loro conti in banca
Manifesto, an. 12 (1982), fasc. 247 (5 novembre), pag. 8
D51310
L' A. prende in esame la portata innovativa della legge "antimafia" e le sue reali possibilita' di applicazione sul fronte della lotta contro le cosche mafiose. In primo luogo avverte che la legge suddetta non stabilisce con immediatezza la sorte delle aziende mafiose confiscate. Non meno rilevanti sono i problemi che attengono alle esigenze connesse alla configurazione del reato di "associazione di tipo mafioso". La legge, infatti, reprime soltanto le singole realizzazioni del programma criminoso, senza colpire la struttura organizzativa che le genera, le organizza e le porta a compimento. E' altresi' discutibile la norma che introduce l' obbligo di fornire la dimostrazione della legittima provenienza di beni, per le persone indiziate di appartenere ad associazioni mafiose. La confisca dei beni, infatti, viene effettuata qualora si verifichi la sussistenza di indizi da parte del Tribunale, da cui si possa trarre la convinzione della provenienza illecita del patrimonio in base alla sperequazione tra tenore di vita ed entita' dei redditi dichiarati.
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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