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27377
IDG831302024
83.13.02024 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
L' ergastolo durera' 25 anni e 11 mesi
Nazione, an. 125 (1983), fasc. 265 (29 settembre), pag. 5
D50321; D6440; D50424
La l. 25 novembre 1962, n. 1634, modificando gli artt. 176 e 177 c.p., aveva dato anche agli ergastolani la possibilita' di ottenere la liberta' condizionale purche' avessero scontato almeno 28 anni di reclusione. Tale legge avrebbe dovuto essere "completata e integrata, sul piano della rieducazione del condannato e della progressiva umanizzazione della pena, con speciale riferimento all' ergastolo". La l. 26 luglio 1975, n. 354, sull' ordinamento penitenziario trascuro', tuttavia, di attuare questo proposito, implicitamente escludendo per gli ergastolani l' abbuono di 20 giorni per ogni semestre di pena, concesso, invece, ai condannati alla reclusione temporanea. Ci ha pensato la Corte Costituzionale ritenendo la normativa in contrasto con i principi costituzionali dell' eguaglianza giuridica dei cittadini, dell' umanita' e delle finalita' rieducative delle pene.
l. 25 novembre 1962, n. 1634 l. 26 luglio 1975, n. 354
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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