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Documento


27380
IDG831302027
83.13.02027 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ferrero Giancarlo
Per legge la fauna selvatica e' della comunita' Giuridicamente parlando la caccia e' un furto
Paese sera, an. 34 (1983), fasc. 239 (5 settembre), pag. 5
D91100; D534
L' A. svolge una serie di considerazioni critiche per sostenere che l' attivita' venatoria si svolge in violazione dei diritti della collettivita' a cui appartiene la natura, di cui fa parte anche la fauna. Il concetto che la selvaggina sia "res nullius" e' stato superato da quello piu' moderno che la considera proprieta' pubblica. L' art. 1 della l. 27 dicembre 1977, n. 966, infatti, stabilisce che "la fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed e' tutelata nell' interesse della comunita'". Conseguenza importante e' che la cattura di un animale, al di fuori dei casi consentiti, integra non solo gli estremi di una contravvenzione sanzionata con pene pecuniarie, ma anche del delitto di furto aggravato, punito con la reclusione fino a sei anni.
art. 1 l. 27 dicembre 1977, n. 968
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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