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Documento


27384
IDG831302031
83.13.02031 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Assennato Sante
Impiegate pubbliche non piu' discriminate
Paese sera, an. 34 (1983), fasc. 248 (14 settembre), pag. 10
D04000; D143
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 aprile 1983, n. 87, ha cancellato dal nostro ordinamento il trattamento discriminatorio in tema di "aggiunta di famiglia". La sentenza dispone che "e' illegittimo, per violazione dell' art. 3 della Costituzione, l' art. 4 comma 5 della l. 11 aprile 1950, n. 130, come modificato dall' art. 8 della l. 8 aprile 1952, n. 212, che, senza razionali giustificazioni, introduce limitazioni al diritto del personale femminile coniugato alle quote di aggiunta di famiglia per la prole minorenne in caso di disoccupazione del marito, prevedendo la corresponsione di dette quote per un periodo limitato e discontinuo, determinato dall' art. 4 del d.p.r. 3 giugno 1955, n. 592 in non piu' di due anni e non reiterabile se non trascorso almeno un anno dal compimento del suddetto periodo". L' A. commenta favorevolmente questa sentenza ponendo in rilievo polemicamente la resistenza opposta dalla Presidenza del Consiglio nel corso del procedimento.
art. 3 Cost. art. 4 comma 5 l. 11 aprile 1950, n. 130 art. 8 l. 8 aprile 1952, n. 212
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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