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Documento


27484
IDG831302131
83.13.02131 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Dominicis Giuseppe
La Cassazione precisa la portata dell' art. 19 del d.l. 688/1982. Fisco "vorace" in dogana
Sole, an. 119 (1983), fasc. 223 (25 settembre), pag. 12
D2313
Questa sentenza dispone che, in base all' art. 19 comma 1 del d.l. 30 settembre 1982, n. 688, chi ha indebitamente corrisposto diritti doganali all' importazione ha diritto al rimborso delle somme pagate solo se prova documentalmente che il relativo onere non sia stato in alcun modo trasferito su altri soggetti. La sentenza stabilisce che questa normativa non puo' essere estesa ad ipotesi diverse. Il diritto al rimborso, quindi, non e' sottoposto ad una "prova diabolica", quella del non avvenuto trasferimento dell' imposta. L' A. rileva che da questa sentenza emerge che alla Corte di Cassazione non e' stata resa nota una direttiva del Ministro delle Finanze Forte, secondo la quale la "prova diabolica" e' stata posta a carico dell' Amministrazione e non piu' addossata al contribuente, come dal decreto del Ministro Formica.
art. 19 comma 1 d.l. 30 settembre 1982, n. 688
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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