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Documento


27707
IDG831302348
83.13.02348 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Altissimo Renato; (a cura di Valdalma Ilario)
Le ammissioni di Altissimo
Avvenire, an. 16 (1983), fasc. 243 (27 ottobre), pag. 13
(testo con illustrazioni)
D1882; D51800
L' A. rileva che la legge n. 194 sulla interruzione volontaria della gravidanza rappresenta soltanto un mezzo di controllo delle nascite, ed e' stata usata soprattutto per rimediare a una gravidanza indesiderata e non come rimedio eccezionale. Avverte altresi' che i consultori si limitano ad autorizzare gli aborti e ad insegnare le varie tecniche contraccettive. Ritiene pertanto urgente che i consultori pubblici siano sottratti all' obbligo di autorizzare l' aborto. Essi devono invece essere impegnati su tutto lo spettro dei problemi familiari e in particolare nel sostegno delle gravidanze difficili o indesiderate.
l. 22 maggio 1978, n. 194
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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