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28440
IDG831303077
83.13.03077 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
G.D.P.
Le conseguenze della decisione costituzionale sugli artt. 69 e 73 della legge sull' equo canone. Adesso il giudice delle leggi suscita nuovi dubbi intepretativi
Sole, an. 119 (1983), fasc. 257 (4 novembre), pag. 19
D30640
L' A. si richiama alla sentenza della Corte Costituzionale che, tra l' altro, ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale del combinato disposto dell' art. 69 comma 7 e dell' art. 73 della l. 27 luglio 1978, n. 392. Si tratta di sentenza c.d. interpretativa di accoglimento, che modifica la disposizione dell' art. 69 comma 7 in modo da renderla conforme alle statuizioni interpretative indicate dalla Corte Costituzionale. Pertanto in ordine alle ipotesi di recesso del locatore, motivato dalla necessita' di adibire l' immobile ad abitazione propria o del coniuge e dei parenti in linea retta, il giudice e' obbligato ad applicare la norma desumibile dall' interpretazione "manipolatrice" indicata dalla Corte, che impone la determinazione dell' indennita' di avviamento commerciale con riferimento all' ultimo canone corrisposto. Le sentenze manipolatrici presentano, tuttavia, l' inconveniente pratico di lasciare all' interprete la costruzione della nuova norma. Con la sentenza in esame sorge una serie di problemi interpretativi che l' A. esamina in particolare: se la nuova norma adeguatrice dell' art. 69 comma 7 sia applicabile anche alle locazioni alberghiere; l' ambito di applicazione della nuova norma; se l' incostituzionalita' sia limitata alle sole ipotesi di recesso e non concerna, quindi, le ipotesi di mancato rinnovo delle locazioni alla scadenza del rapporto
art. 69 comma 7 l. 27 luglio 1978, n. 392 art. 73 l. 27 luglio 1978, n. 392 C. Cost. 6 ottobre 1983, n. 300
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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