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| IDG831303077 | |
| 83.13.03077 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| G.D.P.
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| Le conseguenze della decisione costituzionale sugli artt. 69 e 73
della legge sull' equo canone. Adesso il giudice delle leggi suscita
nuovi dubbi intepretativi
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| Sole, an. 119 (1983), fasc. 257 (4 novembre), pag. 19
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| D30640
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| L' A. si richiama alla sentenza della Corte Costituzionale che, tra
l' altro, ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale del
combinato disposto dell' art. 69 comma 7 e dell' art. 73 della l. 27
luglio 1978, n. 392. Si tratta di sentenza c.d. interpretativa di
accoglimento, che modifica la disposizione dell' art. 69 comma 7 in
modo da renderla conforme alle statuizioni interpretative indicate
dalla Corte Costituzionale. Pertanto in ordine alle ipotesi di
recesso del locatore, motivato dalla necessita' di adibire l'
immobile ad abitazione propria o del coniuge e dei parenti in linea
retta, il giudice e' obbligato ad applicare la norma desumibile dall'
interpretazione "manipolatrice" indicata dalla Corte, che impone la
determinazione dell' indennita' di avviamento commerciale con
riferimento all' ultimo canone corrisposto. Le sentenze manipolatrici
presentano, tuttavia, l' inconveniente pratico di lasciare all'
interprete la costruzione della nuova norma. Con la sentenza in esame
sorge una serie di problemi interpretativi che l' A. esamina in
particolare: se la nuova norma adeguatrice dell' art. 69 comma 7 sia
applicabile anche alle locazioni alberghiere; l' ambito di
applicazione della nuova norma; se l' incostituzionalita' sia
limitata alle sole ipotesi di recesso e non concerna, quindi, le
ipotesi di mancato rinnovo delle locazioni alla scadenza del rapporto
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| art. 69 comma 7 l. 27 luglio 1978, n. 392
art. 73 l. 27 luglio 1978, n. 392
C. Cost. 6 ottobre 1983, n. 300
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| Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti
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