| Ripercorsa criticamente la storia della pena dell' ergastolo, di cui
esamina il contenuto ideologico e la funzione, l' A. sostiene che la
recente sentenza costituzionale, che estende anche agli ergastolani
gli "abbuoni" di 20 giorni di carcere per ogni semestre di pena
scontata, previsti per gli altri condannati ammessi al regime di
liberta' condizionale, rappresenta un arretramento sul piano del
diritto penale. Adesso l' ergastolano puo' chiedere di essere messo
in liberta' condizionale dopo 24 anni 11 mesi e 5 giorni anziche'
dopo 28 anni. In sostanza, pero', si e' teso alla
costituzionalizzazione dell' ergastolo, rendendolo, cioe', "una pena
che tenta di recuperare il condannato". Si sono, cosi', ottenuti tre
risultati: si lascia in piedi l' ergastolo; si aumenta il potere
arbitrario dell' autorita' lasciando nelle sue mani la decisione di
far proseguire o interrompere la durata della pena; si accontentano,
infine, gli ergastolani che possono sempre sperare in una possibile
liberta' condizionale, per raggiunta "rieducazione". Dalle pene
"fisse", ideate dall' Illuminismo, siamo tornati alle pene
"arbitrarie" usate dall' Inquisizione.
| |