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| IDG831303082 | |
| 83.13.03082 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Boschi Marco
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| La Corte Costituzionale sulla responsabilita' formale degli
amministratori locali. Enti pubblici: chi sbaglia deve pagare, ma
solo per i danni patrimoniali effettivi
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| Sole, an. 119 (1983), fasc. 262 (10 novembre), pag. 17
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| D1420; D16
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| L' art. 252 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383, testo unico della legge
comunale e provinciale, stabilisce che per gli amministratori dei
Comuni e delle Province che ordinano spese non autorizzate in
bilancio o non deliberate regolarmente, ne rispondano in proprio in
via solidale. Era stata sollevata la questione di legittimita'
costituzionale di questo articolo in quanto introduttivo della
"responsabilita' formale", che prescinde dall' accertamento della
produzione di un danno effettivo sia dalla sussistenza della colpa
come, invece, e' stabilito per altri amministratori pubblici. La
Corte Costituzionale, con sentenza 23 marzo 1983, n. 72, ha respinto
l' eccezione di incostituzionalita' in quanto e' stato osservato che
la Corte dei Conti ha radicalmente modificato la propria
giurisprudenza in materia di "responsabilita' formale". In sostanza
l' amministratore viene condannato soltanto per il danno patrimoniale
effettivamente subito dall' amministrazione. L' A. osserva
criticamente che non puo' non essere considerato un danno lo
"sfondamento" del tetto del bilancio, per uno stanziamento per il
quale non sussista un documento patrimoniale.
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| art. 252 r.d. 3 marzo 1934, n. 383
C. Cost. 23 marzo 1983, n. 72
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| Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti
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