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28445
IDG831303082
83.13.03082 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Boschi Marco
La Corte Costituzionale sulla responsabilita' formale degli amministratori locali. Enti pubblici: chi sbaglia deve pagare, ma solo per i danni patrimoniali effettivi
Sole, an. 119 (1983), fasc. 262 (10 novembre), pag. 17
D1420; D16
L' art. 252 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383, testo unico della legge comunale e provinciale, stabilisce che per gli amministratori dei Comuni e delle Province che ordinano spese non autorizzate in bilancio o non deliberate regolarmente, ne rispondano in proprio in via solidale. Era stata sollevata la questione di legittimita' costituzionale di questo articolo in quanto introduttivo della "responsabilita' formale", che prescinde dall' accertamento della produzione di un danno effettivo sia dalla sussistenza della colpa come, invece, e' stabilito per altri amministratori pubblici. La Corte Costituzionale, con sentenza 23 marzo 1983, n. 72, ha respinto l' eccezione di incostituzionalita' in quanto e' stato osservato che la Corte dei Conti ha radicalmente modificato la propria giurisprudenza in materia di "responsabilita' formale". In sostanza l' amministratore viene condannato soltanto per il danno patrimoniale effettivamente subito dall' amministrazione. L' A. osserva criticamente che non puo' non essere considerato un danno lo "sfondamento" del tetto del bilancio, per uno stanziamento per il quale non sussista un documento patrimoniale.
art. 252 r.d. 3 marzo 1934, n. 383 C. Cost. 23 marzo 1983, n. 72
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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