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| IDG831303087 | |
| 83.13.03087 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Magnani Corrado
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| Atipici: perche' un' aliquota superiore alle obbligazioni?
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| Sole, an. 119 (1983), fasc. 266 (15 novembre), pag. 14
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| D18126
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| L' A. si richiama al d.l. 30 settembre 1983, n. 512 relativo alla
tassazione dei titoli atipici. Svolge una serie di considerazioni per
sostenere che la disciplina in esame deve essere razionalizzata al
fine di eliminare incongruenze e discriminazioni. Queste le
conclusioni dell' A.: il principio costituzionale di eguaglianza
impone che tutti i fondi comuni di investimento esteri, mobiliari o
immobiliari, siano assoggettati ad identica ed apposita tassazione;
l' anticipazione annuale delle ritenute sulle plusvalenze limitata ai
titoli non aventi scadenza predeterminabile rappresenta una deroga
ingiustificabile al principio generale secondo il quale i redditi di
capitale e le plusvalenze sono tassabili in quanto percepiti; l'
unica plausibile misura del prelievo sostitutivo sembra, almento
transitoriamente, un' aliquota variabile in funzione della durata del
titolo. Risponde quindi a logica perequativa un' aliquota pari a
quella delle obbligazioni se la durata del titolo non e' inferiore a
quella (18 mesi) che lo stesso decreto considera rilevante ai fini
della assimilazione alle obbligazioni. In ogni caso appare gravemente
discriminatroria un' aliquota addirittura superiore a quella delle
accettazioni bancarie.
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| d.l. 30 settembre 1983, n. 512
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| Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti
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