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Documento


28450
IDG831303087
83.13.03087 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Magnani Corrado
Atipici: perche' un' aliquota superiore alle obbligazioni?
Sole, an. 119 (1983), fasc. 266 (15 novembre), pag. 14
D18126
L' A. si richiama al d.l. 30 settembre 1983, n. 512 relativo alla tassazione dei titoli atipici. Svolge una serie di considerazioni per sostenere che la disciplina in esame deve essere razionalizzata al fine di eliminare incongruenze e discriminazioni. Queste le conclusioni dell' A.: il principio costituzionale di eguaglianza impone che tutti i fondi comuni di investimento esteri, mobiliari o immobiliari, siano assoggettati ad identica ed apposita tassazione; l' anticipazione annuale delle ritenute sulle plusvalenze limitata ai titoli non aventi scadenza predeterminabile rappresenta una deroga ingiustificabile al principio generale secondo il quale i redditi di capitale e le plusvalenze sono tassabili in quanto percepiti; l' unica plausibile misura del prelievo sostitutivo sembra, almento transitoriamente, un' aliquota variabile in funzione della durata del titolo. Risponde quindi a logica perequativa un' aliquota pari a quella delle obbligazioni se la durata del titolo non e' inferiore a quella (18 mesi) che lo stesso decreto considera rilevante ai fini della assimilazione alle obbligazioni. In ogni caso appare gravemente discriminatroria un' aliquota addirittura superiore a quella delle accettazioni bancarie.
d.l. 30 settembre 1983, n. 512
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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