Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa d'opinione

Documento


28722
IDG831300158
83.13.00158 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Assenna Sante
Quando l' operaio e' licenziato oralmente
Paese sera, an. 34 (1983), fasc. 17 (19 gennaio), pag. 12
D7470
L' A. commenta favorevolmente la sentenza 18 ottobre 1982, n. 5394 della Corte di Cassazione. Con tale sentenza e' stato stabilito che nell' ipotesi in cui il datore di lavoro abbia intimato il licenziamento non adottando la comunicazione scirtta, il recesso, in quanto nullo per difetto della forma prescritta "ad substantiam", e' privo di qualsiasi efficacia giuridica lasciando operante il rapporto di lavoro; peraltro non essendo un siffatto recesso idoneo ad avviare la procedura che, per i licenziamenti individuali e relativa contestazione, e' prevista dalla stessa l. 15 luglio 1966 n. 604, non incombe in tal caso al lavoratore licenziato l' onere dell' impugnazione nel termine di cui all' art. 6 della medesima legge essendo invece tenuto alla sola osservanza dei termini prescrizionali
l. 15 luglio 1966, n. 604 Cass. 18 ottobre 1982, n. 5394
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



Ritorna al menu della banca dati