Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa d'opinione

Documento


28734
IDG831300170
83.13.00170 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Caselli Giancarlo
Torniamo per ora alla legge Cossiga
Paese sera, an. 34 (1983), fasc. 26 (28 gennaio), pag. 5
D5; D5101; D51310
(Sommario: Puo' essere utile anche contro la mafia e la camorra)
Entro il mese di gennaio 1983 scade la l. 29 maggio 1982 n. 304, che prevede la concessione di benefici ai terroristi pentiti. Rientra, quindi, in vigore l' art. 4 della c.d. legge Cossiga 6 febbraio 1980 n. 15. Secondo l' A., questo articolo andrebbe riscritto per farne da un lato un mezzo di risposta piu' modulato, in grado di corrispondere anche ad una condotta dissociativa che non sia solo di vertice; d' altro lato per estendere il campo di applicazione contro le organizzazioni mafiose e camorristiche, o piu' in generale contro tutte le forme di delinquenza che presuppongono il concorso di persone nella commissione di reati programmati.
l. 29 maggio 1982, n. 304 l. 6 febbraio 1980, n. 15
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



Ritorna al menu della banca dati