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Documento


28994
IDG831300416
83.13.00416 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Assennato Sante
Compensi agli statali per le commissioni
Paese sera, an. 34 (1983), fasc. 31 (2 febbraio), pag. 14
D143; D1542
L' A. richiama la sentenza della Corte Costituzionale 14 luglio 1982, n. 130, con la quale ha dichiarato illegittimo l' art. 12 comma 5 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 10. Con tale decisione e' stata abrogata quella parte della norma che esclude dal diritto ai compensi per la partecipazione alle decisioni dei ricorsi in materia tributaria i componenti delle Commissioni di primo e di secondo grado che siano impiegati dello Stato con trattamento retributivo onnicomprensivo. Il significato della "onnicomprensivita' della retribuzione", afferma la Corte, esclude la connessione tra funzione primaria del dipendente statale e l' attivita' delle Commissioni tributarie che ha natura giurisdizionale. Una decisione, afferma l' A., che da un lato elimina una evidente ingiustizia, essendo sicuramente l' attivita' giurisdizionale "estranea" alla amministrazione in senso stretto, e dall' altra riafferma una linea di rigore che non sempre e' stata seguita nel campo del pubblico impiego.
art. 12 comma 5 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 10 C. Cost. 14 luglio 1982, n. 130
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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