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Documento


32186
IDG841301216
84.13.01216 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Agnoli Francesco Maria
La notizia circa l' incriminazione del direttore sanitario del "Regina Elena" di Roma riporta in primo piano il dibattito sulla legge "194". Obiezione di coscienza e abuso di ufficio
Avvenire, an. 17 (1984), fasc. 94 (20 aprile), pag. 20
D51800; D9416; D92971
L' A. ritiene che una imputazione per abuso d' ufficio o turbativa del servizio per non avere licenziato o per aver riassunto 2 medici obiettori sarebbe di straordinaria gravita'. In primo luogo rileva che la suddetta imputazione verrebbe a sancire che non ha diritto al posto di lavoro il medico che si e' avvalso del diritto di obiezione di coscienza. Rileva altresi' che sia che si accetti l' assunzione o il mantenimento in servizio degli obiettori, sia che rifiuti l' assunzione od intimi il licenziamento il direttore sanitario potrebbe correre il rischio di essere incriminato.
l. 22 maggio 1978, n. 194
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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