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Documento


32356
IDG841301386
84.13.01386 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cortese Roberto
Bilancio di dieci anni per la legge sulle intercettazioni telefoniche. Pronto, chi spia?
Sole, an. 120 (1984), fasc. 88 (13 aprile), pag. 16
D610; D61010
(Sommario: La disciplina dell' autorizzazione preventiva della magistratura.)
A distanza di 10 anni dalla l. 8 aprile 1974, n. 98, sulla disciplina delle intercettazioni telefoniche, l' A. svolge alcune considerazioni per un bilancio di tale normativa. Essa fu modificata, a causa del fenomeno terroristico, dalla l. 18 maggio 1978, n. 191. Le modifiche introdotte hanno rappresentato, sotto il profilo garantistico, una indubbia inversione di tendenza. Per quanto riguarda l' innovazione relativa alla prorogabilita' della durata delle operazioni di intercettazione, l' A. ritiene che essa sia una scelta obbligata per non vanificare l' attivita' investigativa. Per quanto concerne la facolta' del magistrato di autorizzare anche oralmente il compimento delle intercettazioni, l' A. ritiene che questa facolta' sia censurabile. Sulla base del precetto costituzionale, infatti, presupposto di ogni provvedimento del giudice e' che esso sia motivato. Anche il rimedio posto dalla Corte Costituzionale, secondo il quale l' autorizzazione orale deve essere confermata per iscritto "appena possibile", non sana la deroga al principio della motivazione. L' obbligo della motivazione "ex ante" non puo' trasformarsi in un obbligo di giustificazione "ex post" di un provvedimento gia' adottato. Circa le modalita' di esecuzione delle intercettazioni, suscita perplessita' l' ampliamento previsto per i poteri della Polizia. Unica depositaria dei mezzi di intercettazione dovrebbe essere l' autorita' giudiziaria, onde evitare la sussistenza di "centrali di ascolto".
art. 15 Cost. art. 111 Cost. l. 8 aprile 1974, n. 98 l. 18 maggio 1978, n. 191
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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