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| IDG841301386 | |
| 84.13.01386 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Cortese Roberto
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| Bilancio di dieci anni per la legge sulle intercettazioni
telefoniche. Pronto, chi spia?
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| Sole, an. 120 (1984), fasc. 88 (13 aprile), pag. 16
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| D610; D61010
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| (Sommario: La disciplina dell' autorizzazione preventiva della
magistratura.)
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| A distanza di 10 anni dalla l. 8 aprile 1974, n. 98, sulla disciplina
delle intercettazioni telefoniche, l' A. svolge alcune considerazioni
per un bilancio di tale normativa. Essa fu modificata, a causa del
fenomeno terroristico, dalla l. 18 maggio 1978, n. 191. Le modifiche
introdotte hanno rappresentato, sotto il profilo garantistico, una
indubbia inversione di tendenza. Per quanto riguarda l' innovazione
relativa alla prorogabilita' della durata delle operazioni di
intercettazione, l' A. ritiene che essa sia una scelta obbligata per
non vanificare l' attivita' investigativa. Per quanto concerne la
facolta' del magistrato di autorizzare anche oralmente il compimento
delle intercettazioni, l' A. ritiene che questa facolta' sia
censurabile. Sulla base del precetto costituzionale, infatti,
presupposto di ogni provvedimento del giudice e' che esso sia
motivato. Anche il rimedio posto dalla Corte Costituzionale, secondo
il quale l' autorizzazione orale deve essere confermata per iscritto
"appena possibile", non sana la deroga al principio della
motivazione. L' obbligo della motivazione "ex ante" non puo'
trasformarsi in un obbligo di giustificazione "ex post" di un
provvedimento gia' adottato. Circa le modalita' di esecuzione delle
intercettazioni, suscita perplessita' l' ampliamento previsto per i
poteri della Polizia. Unica depositaria dei mezzi di intercettazione
dovrebbe essere l' autorita' giudiziaria, onde evitare la sussistenza
di "centrali di ascolto".
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| art. 15 Cost.
art. 111 Cost.
l. 8 aprile 1974, n. 98
l. 18 maggio 1978, n. 191
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| Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti
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