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Stampa d'opinione

Documento


32624
IDG841301654
84.13.01654 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tosi Silvano
Giudici e giornalisti
Nazione, an. 126 (1984), fasc. 146 (29 maggio), pag. 1
D04017; D501050
L' A. prende spunto dalla vicenda dell' incriminazione disposta dalla Procura di Roma per un certo numero di giornali e riviste, che hanno riportato in tutto o in parte la prerelazione Anselmi alla Commissione parlamentare d' inchiesta sulla loggia massonica P2, per sostenere che quel documento non puo' farsi rientrare tra quelli "acquisiti dalla Commissione", per il quale, quindi, non sussiste il vincolo del segreto istruttorio. L' aspetto piu' significativo della vicenda, pero', secondo l' A., e' costituito dal fatto che tra l' interpretazione estensiva del segreto istruttorio e il diritto di liberta' di stampa, solennemente proclamato dall' art. 21 Cost., la Magistratura ha optato per il primo. Questo induce l' A. a concludere che l' ordine giudiziario libero e indipendente e' un bene inestimabile e deve essere esente da controlli da parte di ogni altro potere o istituzione. Tuttavia, accanto a controlli interni piu' frequenti e piu' tempestivi dell' ordine giudiziario, e' auspicabile una stampa libera e indipendente capace di praticare nei confronti di tutti la funzione di un diffuso "difensore civico" e, magari, anche di un civico accusatore.
art. 21 Cost.
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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