| L' A. prende spunto dalla vicenda dell' incriminazione disposta dalla
Procura di Roma per un certo numero di giornali e riviste, che hanno
riportato in tutto o in parte la prerelazione Anselmi alla
Commissione parlamentare d' inchiesta sulla loggia massonica P2, per
sostenere che quel documento non puo' farsi rientrare tra quelli
"acquisiti dalla Commissione", per il quale, quindi, non sussiste il
vincolo del segreto istruttorio. L' aspetto piu' significativo della
vicenda, pero', secondo l' A., e' costituito dal fatto che tra l'
interpretazione estensiva del segreto istruttorio e il diritto di
liberta' di stampa, solennemente proclamato dall' art. 21 Cost., la
Magistratura ha optato per il primo. Questo induce l' A. a concludere
che l' ordine giudiziario libero e indipendente e' un bene
inestimabile e deve essere esente da controlli da parte di ogni altro
potere o istituzione. Tuttavia, accanto a controlli interni piu'
frequenti e piu' tempestivi dell' ordine giudiziario, e' auspicabile
una stampa libera e indipendente capace di praticare nei confronti di
tutti la funzione di un diffuso "difensore civico" e, magari, anche
di un civico accusatore.
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