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| IDG851301066 | |
| 85.13.01066 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Mannacio Giorgio
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| Il posto di lavoro. Tu invece sei promosso: lo dico io.
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| Espansione, an. 16 (1985), fasc. 178, pag. 193
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| D710; D735
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| (Sommario: Promesso a voce oppure no, l' avanzamento dipende pero'
dal lavoro svolto)
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| L' A., ricordando che in base all' art. 13 dello statuto dei
lavoratori, l' esercizio continuativo per almeno 3 mesi di mansioni
superiori a quelle di assunzione da' diritto alla promozione,
distingue i piani di responsabilita' di chi ha svolto le mansioni
superiori (purche' non in sostituzione di soggetti assenti aventi
diritto alla conservazione del posto) e chi gli ha affidato l'
incarico. Se, dice l' A., non sembra che la legge imponga al
dipendente di accertarsi se lo svolgimento delle mansioni fosse stato
autorizzato da chi e' a capo dell' azienda e quindi se chi gli ha
dato l' ordine o il permesso di svolgerle ne avesse il potere
relativo, altro discorso vale per chi ha dato l' ordine o il
permesso. In questo caso e' da riconoscersi una responsabilita'
(sempreche' non vi siano cause giustificatrici) per gli eventuali
fatti negativi per l' azienda a carico di chi ha consentito l'
acquisto del diritto alla promozione a favore del lavoratore che
abbia svolto le mansioni superiori.
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| art. 13 l. 20 maggio 1970, n. 300
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| Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti
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