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| IDG851301460 | |
| 85.13.01460 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Gatti Luigi
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| Leggi/sentenze. La carcerazione preventiva e' motivo di
licenziamento? Carcerazione preventiva: se riguarda un dipendente
privato, e' ammesso il licenziamento per giustificato motivo. Se
riguarda un dipendente pubblico, invece, il posto di lavoro viene
conservato e c' e' la sospensione fino alla sentenza definitiva.
Infatti, sentenzia la Corte Costituzionale, esistono innegabili
differenze tra impiego pubblico e impiego privato...
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| Lav. it., an. 11 (1985), fasc. 9 (11 marzo), pag. 11
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| (testo con illustrazioni)
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| D74700; D6113
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| L' A. commenta la sentenza della Corte Costituzionale sulla questione
di legittimita' dell' art. 2110 c.c. nella parte in cui esclude, nel
caso di carcerazione preventiva di un lavoratore, la sospensione del
rapporto di lavoro subordinato fino alla sentenza definitiva. Osserva
come, riferendosi agli artt. 3 e 27 Cost., la Corte Costituzionale
abbia dichiarato infondate le eccezioni sollevate dalla Procura di
Roma in quanto e' necessario sottolineare le innegabili differenze
che tuttora esistono fra impiego pubblico e impiego privato, la
diversa struttura, la diversa funzione. Concludendo, l' A. nota come
la sentenza precisi inoltre che la sospensione del rapporto di lavoro
prevista per gli impiegati pubblici non ha per scopo la conservazione
del posto ricoperto dal dipendente, bensi' la tutela degli interessi
della p.a..
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| C. Cost. 5 aprile 1984, n. 90
art. 2110 c.c.
art. 3 Cost.
art. 27 Cost.
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| Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti
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