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Documento


37765
IDG851301460
85.13.01460 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gatti Luigi
Leggi/sentenze. La carcerazione preventiva e' motivo di licenziamento? Carcerazione preventiva: se riguarda un dipendente privato, e' ammesso il licenziamento per giustificato motivo. Se riguarda un dipendente pubblico, invece, il posto di lavoro viene conservato e c' e' la sospensione fino alla sentenza definitiva. Infatti, sentenzia la Corte Costituzionale, esistono innegabili differenze tra impiego pubblico e impiego privato...
Lav. it., an. 11 (1985), fasc. 9 (11 marzo), pag. 11
(testo con illustrazioni)
D74700; D6113
L' A. commenta la sentenza della Corte Costituzionale sulla questione di legittimita' dell' art. 2110 c.c. nella parte in cui esclude, nel caso di carcerazione preventiva di un lavoratore, la sospensione del rapporto di lavoro subordinato fino alla sentenza definitiva. Osserva come, riferendosi agli artt. 3 e 27 Cost., la Corte Costituzionale abbia dichiarato infondate le eccezioni sollevate dalla Procura di Roma in quanto e' necessario sottolineare le innegabili differenze che tuttora esistono fra impiego pubblico e impiego privato, la diversa struttura, la diversa funzione. Concludendo, l' A. nota come la sentenza precisi inoltre che la sospensione del rapporto di lavoro prevista per gli impiegati pubblici non ha per scopo la conservazione del posto ricoperto dal dipendente, bensi' la tutela degli interessi della p.a..
C. Cost. 5 aprile 1984, n. 90 art. 2110 c.c. art. 3 Cost. art. 27 Cost.
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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