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Documento


37918
IDG851301613
85.13.01613 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Neppi Modona Guido
Trasferire un giudice non e' reato...
Repubblica, an. 10 (1985), fasc. 104 (19 maggio), pag. 6
D0230
L' A., prendendo spunto dalla vicenda dei magistrati torinesi trasferiti d' ufficio in altra sede dal Cons. Sup. Mag., osserva come il principio costituzionale della inamovibilita' del giudice si ponga non come privilegio corporativo, ma come una garanzia destinata nello stesso tempo al singolo magistrato e agli utenti della giustizia. Infatti, sotto il primo aspetto, al giudice deve essere garantito che il trasferimento non si trasformi in uno strumento di vendetta o di discriminazione. Mentre sotto il secondo aspetto, va presa in considerazione la fiducia che la gente deve e vuole riporre nei giudici, al punto che, quando il giudice perda tale fiducia, puo' ugualmente essere trasferito. Concludendo, l' A. nota come questo sia un prezzo che i singoli magistrati sono chiamati a pagare in nome della funzione svolta e del consenso di cui deve godere l' istituzione giudiziaria in un paese democratico.
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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