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Documento


37946
IDG851301641
85.13.01641 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Dominicis Giuseppe
Le sezioni unite della Cassazione definiscono la natura del danno. Licenziamento illegittimo: le regole del risarcimento
Sole, an. 121 (1985), fasc. 90 (1 maggio), pag. 17
D74700; D763
La sentenza 29 aprile 1985, n. 2761 della Corte di Cassazione a sezioni unite chiarisce che per il periodo compreso tra il licenziamento e la pronuncia del giudice che ne abbia dichiarato l' illegittimita', il risarcimento, quanto al danno eccedente le cinque mensilita' dovute per legge, "si identifica nelle retribuzioni non percepite". Questo, salvo che il dipendente provi un danno maggiore o che il datore di lavoro provi che il licenziato abbia comunque percepito altri redditi da lavoro, oppure che ricorra un fatto colposo di quest' ultimo come ad es. la negligenza nella ricerca di una diversa occupazione. L' A. esamina questa sentenza confrontandola con alcune pronunce della sezione lavoro che vengono contraddette.
art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300 Cass. sez. un. 29 aprile 1985, n. 2761
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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