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Documento


37956
IDG851301651
85.13.01651 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Dominicis Giuseppe
Per la Cassazione e' dubbia la legittimita' dell' abrogata imposta complementare. L' indennita' di anzianita' non e' un reddito qualunqu
Sole, an. 121 (1985), fasc. 95 (8 maggio), pag. 19
D7472; D2306
L' imposta complementare sulle liquidazioni, riscossa prima dell' entrata in vigore della riforma tributaria, secondo la Corte di Cassazione, sarebbe incostituzionale, data la funzione previdenziale dei fondi costituiti. Secondo la Corte, risorse specificamente destinate ad uno scopo previdenziale non possono essere assunte ad indice di capacita' contributiva e fatte oggetto di prelievo fiscale, "senza l' adozione di criteri che, pur nell' ambito della discrezionalita' legislativa, siano tali da salvaguardare l' interesse costituzionalmente protetto". Secondo l' A., e' stato lasciato chiaramente intendere che e' sicuramente incostituzionale "soltanto" una tassazione che non tenga conto del tempo in cui si formano le indennita' di anzianita'.
ord. Cass. 27 marzo 1985, n. 189
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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