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38231
IDG851301926
85.13.01926 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
La Cassazione legittima le assemblee fuori azienda
Sole, an. 121 (1985), fasc. 132 (20 giugno), pag. 8
D71132
La sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha affermato che le assemblee sindacali possono svolgersi anche all' esterno dell' azienda, senza che il datore di lavoro possa legittimamente opporre, nell' intento di negare la retribuzione minima, un suo interesse a che l' assemblea si tenga nei locali dell' azienda. I giudici hanno osservato che l' art. 20 della l. 20 maggio 1970, n. 300 impone al datore di lavoro due obblighi: quello "positivo" di pagare la retribuzione nella misura minima legale di 10 ore (o in quella maggiore stabilita dai contratti collettivi), e quello "negativo" di consentire che l' assemblea si svolga nei locali dell' unita' produttiva. Tra le due obbligazioni, pero', non esiste alcuna interdipendenza. Percio', un preteso interesse del datore di lavoro a che la riunione si svolga nell' azienda e' irrilevante, visto che egli non ha il potere di controllo sul suo svolgimento, ne' diritto a parteciparvi.
art. 20 l. 20 maggio 1970, n. 300
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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