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| IDG851301926 | |
| 85.13.01926 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Redazione
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| La Cassazione legittima le assemblee fuori azienda
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| Sole, an. 121 (1985), fasc. 132 (20 giugno), pag. 8
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| D71132
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| La sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha affermato che le
assemblee sindacali possono svolgersi anche all' esterno dell'
azienda, senza che il datore di lavoro possa legittimamente opporre,
nell' intento di negare la retribuzione minima, un suo interesse a
che l' assemblea si tenga nei locali dell' azienda. I giudici hanno
osservato che l' art. 20 della l. 20 maggio 1970, n. 300 impone al
datore di lavoro due obblighi: quello "positivo" di pagare la
retribuzione nella misura minima legale di 10 ore (o in quella
maggiore stabilita dai contratti collettivi), e quello "negativo" di
consentire che l' assemblea si svolga nei locali dell' unita'
produttiva. Tra le due obbligazioni, pero', non esiste alcuna
interdipendenza. Percio', un preteso interesse del datore di lavoro a
che la riunione si svolga nell' azienda e' irrilevante, visto che
egli non ha il potere di controllo sul suo svolgimento, ne' diritto a
parteciparvi.
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| art. 20 l. 20 maggio 1970, n. 300
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| Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti
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