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Documento


38333
IDG851302029
85.13.02029 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Marinucci Elena
Un' assurda discriminazione. Preclusa alle donne la Magistratura militare
Avanti, an. 89 (1985), fasc. 146 (5 luglio), pag. 7
D661; D04000
L' art. 2 della l. 31 marzo 1953, n. 210 prescrive che per l' appartenenza alla Magistratura militare occorre "aver conseguito il grado di sottufficiale di complemento o averne i requisiti fisici". In forza di questa norma e' stata respinta la domanda di partecipazione ad un concorso per magistrato militare ad una donna. L' A., al contrario, sostiene che questa norma e' stata abrogata dalla l. 9 febbraio 1963, n. 66. L' art. 2 di questa legge, infatti, abroga espressamente non solo "la l. 17 luglio 1919, n. 1176 e il successivo regolamento approvato con r.d. 4 gennaio 1920, n. 30", ma anche "ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge". Quindi, sostiene l' A. anche con la l. 210/1953.
r.d. 4 gennaio 1920, n. 30 l. 17 luglio 1919, n. 1176 art. 2 l. 31 marzo 1953, n. 210 art. 2 l. 9 febbraio 1963, n. 66
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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