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Documento


38469
IDG851302165
85.13.02165 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Rizzi Giacomo
Liberta' d' albo per gli statali
Sole, an. 121 (1985), fasc. 142 (2 luglio), pag. 19
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D960
In risposta ad un precedente articolo del ministro per la Funzione Pubblica, Remo Gaspari, l' A. sostiene che non e' preclusa per gli statali l' iscrizione ad albi professionali in quanto il precetto normativo dell' art. 60 del d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3 contiene soltanto un divieto di esercizio professionale e la trasgressione di esso si attua quando il dipendente statale esercita la professione. Occorre, quindi, osservare la legge di ogni singola professione per accertare se, sussistendo l' incompatibilita' per lo statale all' esercizio di una professione, cio' comporta o no anche la cancellazione dall' albo. In forza del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537, infatti, la professione dell' ingegnere e' una di quelle per le quali l' iscrizione all' albo e' consentita pure ai pubblici dipendenti ai quali sia vietato l' esercizio della libera professione.
r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537 art. 60 d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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