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Documento


38514
IDG851302210
85.13.02210 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Luca Aldo
Il Consiglio di Stato sui permessi ai genitori che lavorano entrambi. Non si possono cumulare aspettativa e allattamento
Sole, an. 121 (1985), fasc. 160 (23 luglio), pag. 15
D7444
L' art. 7 della l. 9 dicembre 1977, n. 903 offre diverse interpretazioni, dato il fatto che il lavoratore padre puo', in sostituzione della lavoratrice madre, assentarsi dal lavoro per assistere il bambino. Essendovi orientamenti diversi anche nell' ambito ministeriale, in mancanza di un indirizzo giurisprudenziale adeguato, la questione e' stata sottoposta al Consiglio di Stato. Viene illustrata e commentata la decisione del Consiglio di Stato riguardo a cosa prevede la l. 30 dicembre 1971, n. 1204, che tutela le lavoratrici madri, e riguardo a cosa stabilisce la l. 903/1977 sulla parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, e riguardo, infine, alle richieste dei lavoratori.
l. 30 dicembre 1971, n. 1204 l. 9 dicembre 1977, n. 903
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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