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Stampa d'opinione

Documento


38525
IDG851302221
85.13.02221 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Barosio Vittorio
Quando il segreto non ci tutela. Gli enti pubblici con porte aperte
Stampa, an. 119 (1985), fasc. 145 (9 luglio), pag. 2
D0230; D0231
L' A. sottolinea l' importanza di un' ordinanza del Cons. Sup. Mag., che ha riconosciuto il diritto del magistrato, sottoposto a procedimento disciplinare, ad una udienza aperta al pubblico. Ritiene infatti che la norma dell' art. 34 della legge sulle guarentigie della Magistratura, che impone la segretezza dei procedimenti disciplinari a carico dei giudici, contrasti con una regola fondamentale di civilta' giuridica; giustamente l' ordinanza fa riferimento all' art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell' uomo. L' A. approva il nuovo indirizzo perche' si consente all' incolpato di pubblicizzare le proprie ragioni, senza peraltro vietargli di preferire che la discussione si svolga a porte chiuse. Conclude che, anche in altri settori, dev' essere contrastata la tendenza degli organi pubblici a prendere le loro decisioni in via segreta, al di fuori di ogni controllo da parte dell' opinione pubblica.
art. 34 r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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