| L' A. riporta la vicenda di un sacerdote cattolico che dopo aver
prestato per alcuni anni la propria attivita' dicendo messa,
celebrando battesimi, fornendo assistenza spirituale ai pazienti,
presso una casa di cura romana, e' ricorso dinanzi al Pretore per il
riconoscimento della sua posizione di lavoro assimilabile a quella
dell' assistente sociale o, quanto meno, all' impiego d' ordine. Dopo
che il sacerdote ha perso sia il primo che in secondo grado, la Corte
di Cassazione ha invece rinviato la causa al Tribunale di Viterbo per
il suo riesame. La Corte infatti ha riconosciuto non tanto nel
contenuto, ma nelle modalita' e circostanze di attivita', il rapporto
di lavoro subordinato, per cui tale rapporto non e' ravvisabile per
il religioso solo quando le prestazioni lavorative fossero all'
interno del suo ordine che, ad esempio, avesse avuto l' appalto dei
servizi spirituali presso una casa di cura o un' istituzione
ospedaliera. L' A. concorda con la scelta della Cassazione in
considerazione che se puo' esser dedotta in rapporto subordinato un'
attivita' di ricerca o insegnamento filosofico, puo' esserlo anche l'
attivita' esplicante la funzione sacerdotale.
| |