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38574
IDG851302270
85.13.02270 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pera Giuseppe
La sentenza. Scoppiare di salute
Mondo economico, an. 38 (1985), fasc. 26 (1 luglio), pag. 14
D7470; D74470
L' A. riporta la decisione della Corte di Cassazione, che ha confermato i giudizi di primo e secondo grado, per cui non e' giustificato il licenziamento di un lavoratore che in malattia abbia operato come istruttore di judo, anche se il medico consulente tecnico ha comprovato la pericolosita' per le condizioni generali del soggetto. L' A., a tal proposito, rammenta che, se la giurisprudenza di merito oscilla con valutazioni specifiche caso per caso, la Cassazione fin dal 1976 ha affermato costantemente che il malato puo' lavorare altrove, sempre con due riserve: una, che la diversa attivita' non comprovi l' inesistenza di un reale impedimento a dar corso al rapporto "principale"; l' altra, che la diversa attivita' sia pregiudizievole, ritardando la possibilita' del malato di tornare a lavorare presso l' impresa dove risulta in malattia. Secondo l' A., questa decisione della Cassazione sembra porre in discussione la seconda delle riserve poste sinora dalla Corte stessa.
Cass. sez. lav. 12 aprile 1985 n. 2434
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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