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| IDG851302270 | |
| 85.13.02270 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Pera Giuseppe
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| La sentenza. Scoppiare di salute
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| Mondo economico, an. 38 (1985), fasc. 26 (1 luglio), pag. 14
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| D7470; D74470
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| L' A. riporta la decisione della Corte di Cassazione, che ha
confermato i giudizi di primo e secondo grado, per cui non e'
giustificato il licenziamento di un lavoratore che in malattia abbia
operato come istruttore di judo, anche se il medico consulente
tecnico ha comprovato la pericolosita' per le condizioni generali del
soggetto. L' A., a tal proposito, rammenta che, se la giurisprudenza
di merito oscilla con valutazioni specifiche caso per caso, la
Cassazione fin dal 1976 ha affermato costantemente che il malato puo'
lavorare altrove, sempre con due riserve: una, che la diversa
attivita' non comprovi l' inesistenza di un reale impedimento a dar
corso al rapporto "principale"; l' altra, che la diversa attivita'
sia pregiudizievole, ritardando la possibilita' del malato di tornare
a lavorare presso l' impresa dove risulta in malattia. Secondo l' A.,
questa decisione della Cassazione sembra porre in discussione la
seconda delle riserve poste sinora dalla Corte stessa.
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| Cass. sez. lav. 12 aprile 1985 n. 2434
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| Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti
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