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Documento


38801
IDG851302497
85.13.02497 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Dominicis Giuseppe
La Cassazione conferma il suo parere sui diritti dell' imprenditore. Anticipi non obbligatori per la Cassa integrazione
Sole, an. 121 (1985), fasc. 187 (24 agosto), pag. 9
D7044
L' A. illustra e commenta la sentenza 8 giugno 1985, n. 3487 con la quale la Corte di Cassazione ha stabilito che l' imprenditore, il quale abbia richiesto per crisi economica o ristrutturazione aziendale l' intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria, non e' tenuto ad anticipare il trattamento economico dovuto ai lavoratori dall' INPS fino a quando la sua richiesta non sia stata accolta. Con la stessa sentenza la Corte di Cassazione ha pure ricordato che l' ammissione alla Cassa integrazione straordinaria non comporta per le imprese l' onere di corrispondere agli impiegati la differenza tra quanto loro erogato dall' Istituto previdenziale e lo stipendio mensile percepito prima del ricorso all' integrazione.
l. 12 agosto 1977, n. 675 Cass. 8 giugno 1985, n. 3487
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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