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Documento


38816
IDG851302512
85.13.02512 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Zangari Guido
Una riforma possibile per i licenziamenti
Sole, an. 121 (1985), fasc. 193 (31 agosto), pag. 8
D7470
L' A. sottopone a critica alcune proposte di innovazione della disciplina dei licenziamenti: quella che subordina la richiesta di licenziamento ad una sorta di "autorizzazione" preventiva da parte del giudice; quella che sottopone l' eventuale decisione di licenziamento all' autorizzazione preventiva di un organo o di un' autorita' amministrativa "ad hoc"; quella di sottoporre la decisione di licenziamento a specifici organi sindacali per una sorta di "parere obbligatorio preventivo". Secondo l' A., occorrerebbe prima di tutto distinguere una disciplina del licenziamento per motivo soggettivo da quella per motivo oggettivo. Solo per i licenziamenti collettivi, se mai, sarebbe opportuna una procedura imperniata sull' "autorizzazione preventiva" di un organo pubblico aperto alla collaborazione sindacale. In ogni caso occorre una riforma dell' art. 18 della l. 20 maggio 1970, n. 300.
art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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