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Documento


42243
IDG861301916
86.13.01916 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Dominicis Giuseppe
La Cassazione boccia il rifiuto di mansioni superiori assegnate temporaneamente. Se e' parziale, che sciopero e'?
Sole, an. 122 (1986), fasc. 77 (2 aprile), pag. 17
D735
(Sommario: Il diniego del lavoratore non rientra fra le liberta' tutelate dalla Costituzione)
Quando due o piu' lavoratori subordinati, temporaneamente assegnati a mansioni superiori a quelle normalmente svolte, negano le prestazioni ad essi richieste, continuando, per altro, a rimanere in servizio per l' esecuzione del lavoro ordinario, incorrono in un vero e proprio inadempimento contrattuale. Questo comportamento non puo' essere, percio', assimilato ad alcuna forma di sciopero, ed e' quindi assolutamente privo di tutela costituzionale. L' A. analizza questa decisione della Corte di Cassazione, richiamandone la precedente giurisprudenza e valutandone la portata.
Cass. 28 marzo 1986, n. 2214
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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