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| IDG861302128 | |
| 86.13.02128 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Garibaldi Renato
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| Una norma che non puo' essere discriminante. La polizia e il divieto
di iscrizione ai partiti
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| Avanti, an. 90 (1986), fasc. 122 (25 maggio), pag. 5
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| D187
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| L' art. 98 della Costituzione dichiara che possono essere stabilite
con legge limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici
per magistrati, militari di carriera in servizio attivo, funzionari
ed agenti di polizia, rappresentanti diplomatici e consolari all'
estero. In attesa di una disciplina generale di questa materia,
questa limitazione e' stata stabilita solo per gli appartenenti alle
Forze di Polizia, in base all' art. 114 della l. 1 aprile 1981, n.
121, prorogato con vari decreti legge, l' ultimo dei quali e'
attualmente all' esame del Parlamento. L' A. sostiene che questa
situazione e' intollerabile. Il divieto non puo' essere infatti
imposto ad una sola delle categorie previste dalla Costituzione, ma
deve essere posto per tutte. O, altrimenti, si lascia cadere anche
per la polizia. (Titolo: 3 col/Testo: 1.3 col).
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| art. 98 Cost.
art. 114 l. 1 aprile 1981, n. 121
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| Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti
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