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Documento


42455
IDG861302128
86.13.02128 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Garibaldi Renato
Una norma che non puo' essere discriminante. La polizia e il divieto di iscrizione ai partiti
Avanti, an. 90 (1986), fasc. 122 (25 maggio), pag. 5
D187
L' art. 98 della Costituzione dichiara che possono essere stabilite con legge limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici per magistrati, militari di carriera in servizio attivo, funzionari ed agenti di polizia, rappresentanti diplomatici e consolari all' estero. In attesa di una disciplina generale di questa materia, questa limitazione e' stata stabilita solo per gli appartenenti alle Forze di Polizia, in base all' art. 114 della l. 1 aprile 1981, n. 121, prorogato con vari decreti legge, l' ultimo dei quali e' attualmente all' esame del Parlamento. L' A. sostiene che questa situazione e' intollerabile. Il divieto non puo' essere infatti imposto ad una sola delle categorie previste dalla Costituzione, ma deve essere posto per tutte. O, altrimenti, si lascia cadere anche per la polizia. (Titolo: 3 col/Testo: 1.3 col).
art. 98 Cost. art. 114 l. 1 aprile 1981, n. 121
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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