| L' A. biasima la possibilita' del ricorso all' amnistia e quindi alla
clemenza per risolvere la crisi della giustizia penale. Tale
prospettiva costituisce in definitiva un tentativo per non affrontare
le concrete esigenze di adeguamento della giustizia penale alla
societa' in trasformazione. Ritiene pertanto che al posto dell'
amnistia bisognerebbe porre la riforma dell' ordinamento
penitenziario, che amplia considerevolmente le misure alternative al
carcere. Tale riforma avra' dunque l' effetto di favorire ad un
numero molto maggiore di detenuti dell' affidamento in prova al
servizio sociale, della semiliberta', della nuova misura della
prevenzione domiciliare, della liberazione anticipata, di permessi
per esigenze di studio, di lavoro ed affettive, secondo meccanismi
che in alcuni casi consentiranno di scontare la pena senza mai
mettere piede in carcere. In tal modo verrebbe ridotto il
sovraffollamento carcerario, introducendo da un lato strumenti che
dovrebbero diminuire il numero dei detenuti, dall' altro evitando
carcerazioni indiscriminate a favore di soggetti dediti alla
delinquenza. (titolo 2 col / Testo 1.4 col).
| |