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Documento


42903
IDG861302576
86.13.02576 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Chiavario Mario
La Corte Costituzionale ha risolto una questione che durava da tempo e che suscitava perplessita'. Perche' saranno i tribunali civili a giudicare gli obiettori
Discussione, an. 34 (1986), fasc. 20 (19 maggio), pag. 9
(testo con illustrazioni)
D18682; D6613
L' A., nell' accennare ad alcune critiche che vengono mosse alla legge sull' obiezione di coscienza, esprime soddisfazione per la decisione della Corte Costituzionale, che ha sancito l' illegittimita' delle norme che sottopongono alla giurisdizione penale militare le persone ammesse al servizio civile. Infatti, nel nostro sistema costituzionale, la giurisdizione trova un preciso limite nel riferimento alla categoria degli "appartenenti alle Forze armate" contenuto nell' art. 103. L' A. ammette che si avverte ancora l' eco di una problematica di fondo quanto ai rapporti fra la difesa militare e altre possibili forme di "difesa della patria"; una cosa e' infatti il dovere della difesa, "sacro" per tutti i cittadini, e altra cosa il servizio militare, obbligatorio ma solo nei limiti e nei modi previsti dalla legge.
l. 15 dicembre 1972, n. 772
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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