| L' A. riporta, condividendola, la recente decisione del Tribunale di
Udine, che ha riconosciuto la possibilita' di omologare l' atto
costitutivo di una societa' fiduciaria a responsabilita' limitata, il
cui capitale sociale sia di ammontare conforme all' art. 2474 c.c.,
ovvero come minimo di 20 milioni di lire. La decisione, sottolinea l'
A., rappresenta un' inversione di tendenza, per cui molti Tribunali
impongono alle societa' esercenti attivita' fiduciaria la dotazione
di capitale sociale minimo uguale a quello previsto per le societa'
per azioni, nella malriposta ricerca di garanzia per i terzi, data
dal capitale sociale. A questo riguardo, l' A. ritiene che i
fiducianti sarebbero meglio garantiti da controlli pubblicistici e da
severi requisiti professionali degli amministratori, che pero' non
vengono ancora considerati nelle ipotesi legislative di riforma.
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