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42988
IDG861302661
86.13.02661 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Saura Licia
A proposito di una sentenza della Cassazione. Discriminazioni a carico delle lavoratrici madri
Avanti, an. 90 (1986), fasc. 141 (17 giugno), pag. 11
D04000; D7774
Una decisione della Corte di Cassazione, in data 4 dicembre 1985, ha stabilito che in caso di sospensione totale dell' attivita' lavorativa di un' azienda, la possibilita' di fruire dei riposi previsti dall' art. 10 della l. 30 dicembre 1971, n. 1204 e' materialmente inesistente. Viene meno, dunque, il titolo a godere dell' indennita' prevista dalla legge di parita' 9 dicembre 1977, n. 903 che, all' art. 8, assicura invece, sostiene l' A., un' indennita' pari all' intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi. L' A. critica sotto il profilo strettamente giuridico questa decisione, che penalizza la donna lavoratrice madre. (Titolo: 1 col/Testo: 1.3 col).
art. 10 l. 30 dicembre 1971, n. 1204 art. 8 l. 9 dicembre 1977, n. 903
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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