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Documento


43194
IDG861302867
86.13.02867 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Consoli Massimo
Omosessuali davanti alla legge
Paese sera, an. 37 (1986), fasc. 167 (20 giugno), pag. 6
D04000
C' e' un ramo del diritto nel quale il nostro Paese e' all' avanguardia. La Costituzione della Repubblica, cosi' come il Codice penale, non criminalizzano i rapporti sessuali tra persone del medesimo sesso. Addirittura, la parola omosessualita' o qualsiasi definizione simile, che in altro modo possa indicarla, non esistono in tutto il "Corpus Iuris". Questa situazione e' stata piu' volte insidiata, ma senza risultati, negli ultimi decenni, da tentativi, che l' A. commenta, di introdurre una legislazione repressiva. Esiste, pero', nell' ordinamento giuridico italiano, un punto che viene normalmente "interpretato" in questa chiave. Si tratta degli artt. 28 e 29 del d.p.r. 28 maggio 1964, n. 496 dal titolo "Approvazione dell' elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare". Analizzata questa normativa, anche sotto l' aspetto interpretativo, l' A. illustra il motivo per cui, storicamente, l' Italia si e' trovata a godere di una tale superiorita' giuridica rispetto ad altri Paesi. (Titolo: 1 col/Testo: 1 col).
art. 3 Cost. art. 28 d.p.r. 28 maggio 1964, n. 496
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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