| C' e' un ramo del diritto nel quale il nostro Paese e' all'
avanguardia. La Costituzione della Repubblica, cosi' come il Codice
penale, non criminalizzano i rapporti sessuali tra persone del
medesimo sesso. Addirittura, la parola omosessualita' o qualsiasi
definizione simile, che in altro modo possa indicarla, non esistono
in tutto il "Corpus Iuris". Questa situazione e' stata piu' volte
insidiata, ma senza risultati, negli ultimi decenni, da tentativi,
che l' A. commenta, di introdurre una legislazione repressiva.
Esiste, pero', nell' ordinamento giuridico italiano, un punto che
viene normalmente "interpretato" in questa chiave. Si tratta degli
artt. 28 e 29 del d.p.r. 28 maggio 1964, n. 496 dal titolo
"Approvazione dell' elenco delle imperfezioni e delle infermita' che
sono causa di non idoneita' al servizio militare". Analizzata questa
normativa, anche sotto l' aspetto interpretativo, l' A. illustra il
motivo per cui, storicamente, l' Italia si e' trovata a godere di una
tale superiorita' giuridica rispetto ad altri Paesi. (Titolo: 1
col/Testo: 1 col).
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