| 43209 | |
| IDG861302882 | |
| 86.13.02882 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Testi Carlo Adriano
| |
| A margine di una recente sentenza emessa dalla Cassazione. Ecco
perche' bestemmiare rimane ancora un reato
| |
| | |
| | |
| | |
| Popolo, an. 43 (1986), fasc. 149 (27 giugno), pag. 5
| |
| | |
| D52091
| |
| | |
| | |
| | |
| L' A. segnala che la Corte di Cassazione ha recentemente annullato
una sentenza del Pretore di Viareggio, con la quale era stato mandato
assolto un attore che aveva bestemmiato durante una trasmissione
televisiva. La Cassazione ha ritenuto che la religione cattolica, pur
non essendo piu' la religione ufficiale dello Stato, e' sempre degna
di tutela; uguale tutela dovrebbe essere riservata a tutte le
professioni religiose. L' A. ritiene che tale impostazione sia da
condividere ampiamente, e ricorda che gia' nel 1973 la Corte
Costituzionale aveva affermato che la punizione della bestemmia va
intesa come corretta attuazione di un preciso valore costituzionale.
L' A. sottolinea inoltre l' universalita' di sentimenti e di
tradizioni cattolici del popolo italiano, che giustificano in modo
particolare la punizione della bestemmia, indipendentemente dalle
norme del nuovo Concordato. Qualcuno ritiene che la norma in
questione limiti in qualche modo la liberta' di espressione, ma l' A.
osserva che lo stesso art. 21 Cost. stabilisce che la libera
manifestazione del pensiero non puo' essere contraria al buon
costume. (Titolo: 2 col / Testo: 1.1 col).
| |
| art. 724 c.p.
art. 21 Cost.
| |
| Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti
| |