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Documento


43209
IDG861302882
86.13.02882 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Testi Carlo Adriano
A margine di una recente sentenza emessa dalla Cassazione. Ecco perche' bestemmiare rimane ancora un reato
Popolo, an. 43 (1986), fasc. 149 (27 giugno), pag. 5
D52091
L' A. segnala che la Corte di Cassazione ha recentemente annullato una sentenza del Pretore di Viareggio, con la quale era stato mandato assolto un attore che aveva bestemmiato durante una trasmissione televisiva. La Cassazione ha ritenuto che la religione cattolica, pur non essendo piu' la religione ufficiale dello Stato, e' sempre degna di tutela; uguale tutela dovrebbe essere riservata a tutte le professioni religiose. L' A. ritiene che tale impostazione sia da condividere ampiamente, e ricorda che gia' nel 1973 la Corte Costituzionale aveva affermato che la punizione della bestemmia va intesa come corretta attuazione di un preciso valore costituzionale. L' A. sottolinea inoltre l' universalita' di sentimenti e di tradizioni cattolici del popolo italiano, che giustificano in modo particolare la punizione della bestemmia, indipendentemente dalle norme del nuovo Concordato. Qualcuno ritiene che la norma in questione limiti in qualche modo la liberta' di espressione, ma l' A. osserva che lo stesso art. 21 Cost. stabilisce che la libera manifestazione del pensiero non puo' essere contraria al buon costume. (Titolo: 2 col / Testo: 1.1 col).
art. 724 c.p. art. 21 Cost.
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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