| Viene esaminata criticamente una novita', presente nel disegno di
legge governativo di amnistia, costituita dalla concessione di
amnistia per reati colposi contro l' incolumita' fisica (omicidio e
lesione). La concessione di amnistia e' subordinata al risarcimento
del danno a favore degli aventi diritto, ovvero alla prova,
incombente sull' imputato, della sua impossibilita' di farvi fronte.
Se questa norma sara' approvata, sostiene l' A., si scateneranno
delicatissimi problemi, anche di natura costituzionale. Fra i vari
casi che si prospetteranno, vi sono quelli degli assicurati con
compagnie solerti e floride, e di coloro con compagnie piu' pigre e
meno floride; i casi in cui il danneggiato e' un familiare compreso o
no nella polizza assicurativa; i casi in cui non vi sara' accordo
sull' entita' del risarcimento. L' imputato ricco e previdente,
probabilmente, paghera' anche piu' del giusto, e potra' dire che
anche la clemenza di Stato e' in vendita. L' A. sostiene
conclusivamente che debba essere prevista dal provvedimento la
facolta' di rinunciare all' amnistia e optare per il giudizio. In
questo caso, chi venisse condannato non dovra' piu' beneficiare dell'
amnistia. (Titolo: 3 col/Testo: 0.5 col).
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