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Documento


43316
IDG861302989
86.13.02989 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Con la "516" manette facili anche per chi ha solo sbagliato
Convegno nazionale sui reati tributari organizzato dalle Amministrazioni provinciali e comunali in collaborazione con la Scuola superiore della Pubblica Amministrazione, Caserta, giugno 1986
Sole, an. 122 (1986), fasc. 149 (26 giugno), pag. 19
D2191
E' stato fatto un bilancio della l. 7 agosto 1982, n. 516, conosciuta come "manette agli evasori". Ne e' uscito un giudizio di pressoche' unanime critica. Elio Palombi ha parlato di "esasperata istanza repressiva frutto del prevalere della ragione fiscale". Tale legge non tollera distinzioni tra chi volontariamente evade il tributo e chi agisce per mera dimenticanza, negligenza o ignoranza. Di qui l' esigenza di armonizzare il settore della legislazione penale tributaria a principi di civilta' giuridica del diritto penale. Edoardo Cintolesi ha evidenziato le durissime conseguenze dell' art. 2. Augusto Fantozzi ha esaminato il rapporto fra processo penale e accertamento tributario, sostenendo la necessita' che il processo penale proceda l' accertamento tributario. Sarebbe opportuno introdurre il "rito direttissimo" nel processo penale tributario. Il colonnello della Guardia di Finanza Romano Zazzeri ha evidenziato le proporzioni allarmanti del fenomeno degli illeciti tributari. (Titolo: 3 col/Testo: 0.5 col).
l. 7 agosto 1982, n. 516
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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