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| IDG861302989 | |
| 86.13.02989 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Redazione
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| Con la "516" manette facili anche per chi ha solo sbagliato
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| Convegno nazionale sui reati tributari organizzato dalle
Amministrazioni provinciali e comunali in collaborazione con la
Scuola superiore della Pubblica Amministrazione, Caserta, giugno 1986
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| Sole, an. 122 (1986), fasc. 149 (26 giugno), pag. 19
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| D2191
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| E' stato fatto un bilancio della l. 7 agosto 1982, n. 516, conosciuta
come "manette agli evasori". Ne e' uscito un giudizio di pressoche'
unanime critica. Elio Palombi ha parlato di "esasperata istanza
repressiva frutto del prevalere della ragione fiscale". Tale legge
non tollera distinzioni tra chi volontariamente evade il tributo e
chi agisce per mera dimenticanza, negligenza o ignoranza. Di qui l'
esigenza di armonizzare il settore della legislazione penale
tributaria a principi di civilta' giuridica del diritto penale.
Edoardo Cintolesi ha evidenziato le durissime conseguenze dell' art.
2. Augusto Fantozzi ha esaminato il rapporto fra processo penale e
accertamento tributario, sostenendo la necessita' che il processo
penale proceda l' accertamento tributario. Sarebbe opportuno
introdurre il "rito direttissimo" nel processo penale tributario. Il
colonnello della Guardia di Finanza Romano Zazzeri ha evidenziato le
proporzioni allarmanti del fenomeno degli illeciti tributari.
(Titolo: 3 col/Testo: 0.5 col).
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| l. 7 agosto 1982, n. 516
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| Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti
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